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La caccia con il Dogo Argentino
Il Dogo Argentino nasce come cane da caccia e la maggior parte degli esemplari conserva intatto un forte istinto predatorio.
Ma la caccia con il Dogo Argentino in Italia non è praticabile, a causa di alcune incompatibilità con la legge sulla caccia 157/92
che regola l'attività venatoria.
Questo tipo di caccia infatti prevede un violento scontro corpo a corpo con il cinghiale, dove quest'ultimo viene bloccato a morsi dai
cani ed abbattuto con un coltello dal conduttore. Certo è quindi che questo tipo di attività venatoria è molto
violenta ma in Italia la sua impraticabilità può portare a dei difetti di selezione. Per tutte le altre razze da
caccia poco importa se sono camponi di esposizione, ma nella selezione un allevatore bada sopratutto alle capacità venatorie dei cani.
Un setter campione italiano di bellezza ma che risulta disinteressato alla cerca non avrà un gran successo fra gli
amanti della razza. Quindi per le razze da caccia il rispetto dello standard può passare in secondo piano in
funzione della capacità d'azione del soggetto. Questo per il Dogo Argentino non avviene, perchè non è possibile
eseguire una battuta di caccia o una prova di lavoro. Quindi un allevatore rischia di selezionare genealogie
che pur rispettando lo standard non possiedono nell'indole le caratteristiche venatorie che hanno reso famosa
ed apprezzata in tutto il mondo questa splendida razza. La soluzione potrebbe emergere nell'organizzare delle
prove di lavoro che non prevedano uno scontro diretto con il selvatico, in modo da evidenziare agli allevatori
ed appassionati le caratteristiche tecniche dei soggetti. Solo in questo modo anche con il passare delle
generazioni possiamo mantenere intatta la vera essenza del Dogo Argentino, l'unico vero cacciatore della Pampa.
La legge 157/92
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO, Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46
Articolo 1
Fauna selvatica
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della
comunità nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza
di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le
specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle
direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze
esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e
91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli
selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale
costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24
novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva
con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE
provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale
per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche,
degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui
all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE
e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da
parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa,
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste
e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente,
verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti
emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
Articolo 2
Oggetto della tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di
uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà
nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes),
puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca
monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus),
camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte
le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae),
spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno
reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina),
gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes),
pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus),
piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia,
(Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano
corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere
(Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes),
ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza
aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.
Articolo 3
Divieto di uccellagione
1. è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e
di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Articolo 4
Cattura temporanea e inanellamento
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente
gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia
naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi
ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento
(EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica
autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione
i tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso
Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere
svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale
qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di
tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale
svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi
e ne determina il periodo di attività.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti
specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e
colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati.
5. è fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto,
il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva
liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Articolo 5
Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare
l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili,
nonchè il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di
cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti
l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero
massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i
cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il
patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in
numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso
nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può
essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenni
per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito
unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b).
Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. è vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato
secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del
richiamo morto da sostituire.
9. è vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
Articolo 6
Tassidermia
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed
imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di
impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative
a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio
per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a
svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente
esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.
Articolo 7
Istituto nazionale per la fauna selvatica
1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre
1977, n. 968 (6), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e
consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna),
è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono
alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito
dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali,
di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli a
mbienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare
l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare
con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi
analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca
nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome,
di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione
post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale
per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un
rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente,
da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di
biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare
lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone
al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede
direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i
collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Articolo 8
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre
rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti
delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti
delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante
dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un
rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante
dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni
delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che
concerne l'applicazione della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.
Articolo 9
Funzioni amministrative
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di
controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano
le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di
caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Articolo 10
Piani faunistico-venatori
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria
finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità
riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento
della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali
e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di
cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a
protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che
costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al
20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività
venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c).
Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti
ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale
del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati
di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della
caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono,
articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì
piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonchè piani di
immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi
nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche
da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole
presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento
fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda
agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività
venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte
del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica
naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione
può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati
per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici,
singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento
della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni
impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto
o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali
di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la
omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonchè con l'esercizio di poteri sostitutivi nel
caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente
il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la
pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i
criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza
faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare
alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8,
lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata
mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentanta opposizione motivata, in carta semplice ed esente
da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della
superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre
la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonchè l'attuazione
dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati,
resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare
le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
Articolo 11
Zona faunistica delle Alpi
1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza
della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei
principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di
proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria,
tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente
presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi
con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Articolo 12
Esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la
richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica
mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati
a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso
può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate
nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente
legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa
agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno
di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività
venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona
danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonchè di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire
100 milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti
della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e
consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il
possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche
norme inerenti il calendario regionale, nonchè le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di
caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in
regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte
sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.
Articolo 13
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi,
a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12,
nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. è consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a
millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica
salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a
portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (Nota 1).
Articolo 14
Gestione programmata della caccia
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai
sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei
e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia
interessanti anche due o più province contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati
censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito
dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,
ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (Nota 2).
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima
per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e
tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano
l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4,
nella zona faunistica delle Alpi (Nota 2).
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso
in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso
ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12.
Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica
alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni
approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di
densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di
attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi
direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonchè le norme relative alla
loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio
e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. è facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera
motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento
di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e
siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità
faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i
relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari
complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti
in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di
protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione
delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede
all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione
naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE)
n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la
coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento,
della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti
di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione
non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione
del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore
del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per
la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a
condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per
il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria nonchè alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso
inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività
venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio
venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della
presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della
densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.
Articolo 15
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata
della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale
in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla
istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività
venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della
giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è
esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui
all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando
l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di
disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del
fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore,
esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si
considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti
e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di
seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità
di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura,
di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno
metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli
che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i
conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale
di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le
particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è
vietato nonchè le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano
la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a
partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano
esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 (Nota 3).
Articolo 16
Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti
del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa
di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla
tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate
di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento
e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette
a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione
venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata,
ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali
e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme
della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
Articolo 17
Allevamenti
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare,
di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme
per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è
tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola
singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di
mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.
Articolo 18
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti
specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur);
merlo (Turdus merula); [passero (Passer italiae)] (Nota 4); [passera mattugia (Passer montanus)] (Nota 4); [passera oltremontana
(Passer domesticus)] (Nota 4); allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)] (Nota 4); starna
(Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda
(Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)] (Nota 4); cesena (Turdus pilaris);
tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos);
folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione
(Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione
(Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino
(Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (Nota 5); [peppola (Fringilla montifringilla)] (Nota 5); combattente
(Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)] (Nota 4); [corvo (Corvus frugilegus)]
(Nota 4); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)] (Nota 4);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix);
[francolino di monte (Bonasa bonasia)] (Nota 4); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo
(Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda;
lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali
delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può
essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta
approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive
comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario
regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con
l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera
scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività
venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente
l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati
è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Articolo 19
Controllo della fauna selvatica
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui
all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali
ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo,
esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono
autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni
provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i
piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle
guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone,
purchè munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Articolo 20
Introduzione di fauna selvatica dall'estero
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può
effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed
attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene
e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
Articolo 21
Divieti
1. è vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni
adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente
alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto
dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale
riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3,
della legge medesima (Nota 6);
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione
ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti
da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri
da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati
e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate
quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti
ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero
a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e
dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o
tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni
emanante dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti
all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di
protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro
ore successive alla competente amministrazione provinciale;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali
delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole,
reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate
con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili,
appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris
rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus);
colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o
delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle
modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle
regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte
di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del
continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di
mille metri dagli stessi.
(Nota 6) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che
non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del suddetto decreto-legge.
Articolo 22
Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami
pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui
almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in
particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche
innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo
della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata
di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato
da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti
la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
Articolo 23
Tasse di concessione regionale
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia,
sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e
non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore
eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione
regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo
non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di
valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione
regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonchè dei riproduttori
nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata
e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione
agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione
e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e
le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.
Articolo 24
Fondo presso il Ministero del tesoro
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da
una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione
della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta
l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Articolo 25
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. è costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il
risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:
a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano
comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona
sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni
alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonchè per i danni alle cose il cui ammontare
sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma
8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare
a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono
tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo
è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del
5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di
applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo
responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base
dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi
dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via
di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro
per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi interessi e spese.
Articolo 26
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati
e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura
di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una
percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa
gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute
maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che
procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e
nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve
concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
Articolo 27
Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione
vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e
per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui
sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente,
alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello
Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali,
forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata
altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini
in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la
composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni
venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in
cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio
venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio,
sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle
associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine
alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione,
aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria
alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.
Articolo 28
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso
di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di
caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della fauna
selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro
delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per
le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente
preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località
adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed
alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la
liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita
tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che
l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto
corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte
le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni
delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere
specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono
ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il
divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.
Articolo 29
Agenti dipendenti degli enti locali
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite
a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività
di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali
sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per
raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente
legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.
Articolo 30
Sanzioni penali
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di
divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o
uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari
di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei
parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini
urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non
contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non
è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a
chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione
si applica altresì la misura della confisca dei richiami (Nota 7);
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando
da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna
selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni
che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere
i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale (Nota 8). Salvo quanto espressamente previsto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si
applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali (Nota 9).
Articolo 31
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come
reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi
dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione;
se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di
concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende
faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione
è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso
mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se
la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura
o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a
lire 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di
cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20
per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza,
la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento
entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni
delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni (Nota 10).
Articolo 32
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Chiusura o sospensione dell'esercizio:
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto
penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo,
l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto
articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti
dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo
30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99,
secondo comma, n. 1, del codice penale;
d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto
dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale,
la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito
della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il
provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore
dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore,
il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza
di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonchè, laddove la violazione
sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a)
è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della
provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa
competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare
il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Articolo 33
Rapporti sull'attività di vigilanza
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a
decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di
dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli
accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative
e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese
di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Articolo 34
Associazioni venatorie
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge,
purchè posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la
presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con
il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto
la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie
nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca
e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi
dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Articolo 35
Relazione sullo stato di attuazione della legge
1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva
sullo stato di attuazione della presente legge.
Articolo 36
Disposizioni transitorie
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino
alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di
cui al comma 1 in aziende agrituristico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite
ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti
a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria
minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente
legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione
venatoria 1994-1995.
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge
entro e non oltre il 31 luglio 1997 (Nota 11).
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione
ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Articolo 37
Disposizioni finali
1. è abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge
21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le
guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e
delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).
Note
Nota 1
La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in
riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
Nota 2
Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 7), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio
1993, n. 15), ha così disposto:
Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di
prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a
0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.
Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di
prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro,
ovvero 19,30 ettari/cacciatore».
Nota 3
Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono
punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione
del suddetto decreto-legge.
Nota 4
Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto
che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
Nota 5
Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello
stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.
Nota 6
Lettera così modificata dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono
punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione
del suddetto decreto-legge.
- 2)
Nota 7
La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, serie speciale), ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13,
sollevata in riferimento agli art. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
Nota 8
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata
in riferimento agli art. 3 e 9 della Costituzione.
Nota 9
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli
art. 3, 9 e 42 della Costituzione.
Nota 10
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli
art. 3, 9 e 42 della Costituzione.
Nota 11
Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono
punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione
del suddetto decreto-legge.
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