Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
ORDINANZA
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”,
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumità pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale “ congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui all’ articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.
Ordina:
Art. 1.
1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 4
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.
Art 7
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma,
p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Francesca Martini
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Mer Mar 04, 2009 4:02 pm
due domande...
1- chi decide se un cane è impegnativo o meno?
2- perchè non si possono fare amputazioni alle orecchie ma alla coda si?
alla fine anche la coda è estetica come le orecchie! e quì specifica che le amputazioni saranno fatte sono per motivi di salute..
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marco Affezionato
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Mer Mar 04, 2009 4:47 pm
due domande...
1- chi decide se un cane è impegnativo o meno?
Da quello che ha detto la sottosegretaria Martini è il Comune con l'USl che deciderà se un cane è impegnativo o no, in caso abbia morsicato o abbia atteggiamenti aggressivi.
2- perchè non si possono fare amputazioni alle orecchie ma alla coda si?
alla fine anche la coda è estetica come le orecchie! e quì specifica che le amputazioni saranno fatte sono per motivi di salute..
Il taglio della coda era permessa anche nella precedente ordinanza dopo una modifica apportata circa a metà anno....credo che che la coda amputata sia un pò come le orecchie amputate, se il cane fa attività venatoria...e poi avranno avuto molta pressione dai vari club e allevatori di cani da caccia ..
LaAle Vip Del Forum
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Mer Mar 04, 2009 5:18 pm
Si appunto.. le mie domande erano punzecchiatorie perchè non mi pare obbiettivo giudicare un cane in base alle sue aggressioni.. la legge è fatta per evitare le aggressioni..NON devono accadere..quindi intuile che l'usl si metta a classificare cani dopo che hanno morso anche perchè dopo un'aggressione altro che patentino..il cane se ne va in paradiso.. chi altro deve giudicare il mio cane.. un veterinario che lo vede per 10 minuti è in grado di capire se caratterialmente il mio cane è difficile..? ne dubito.. e poi.. per l'amor del cielo.. a me piace il cane tagliato però che non facciano i buffoni.. moralizzano sul fatto che per il cane un'amputazione alle orecchie è maltrattamento ma la coda no..bah.. secondo me se vogliamo essere obbiettivi o tutto o niente.. anzi secondo me è più utile l'amputazione alle orecchie che alla coda..
scusate ma lo sapete che io sono fissata e sparaflesciata con la storia delle otiti..un cane integro non l'avrò mai più!!
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teodogo Novizzio
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Mer Mar 04, 2009 6:22 pm
ma quindi dovremo assicurare i dogo?e pure farci il patentino?tutto a spese nostre...bella legge...bella
i dogo, facenti parti grazie alla precedente normativa della lista dei cani pericolosi, devono essere assicurati... gia' da anni...!!
ora, con la nuova normativa, mi pare di capire che sono solo i cani mordaci e "impagnativi" a dover essere assicurati, a dover portare la museruola sempre e a chiedere il patentivo per la detenzione.
non i dogo.
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marco Affezionato
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Mer Mar 04, 2009 9:00 pm
Tutti i cani andrebbero assicurati....non è che costa un capitale l'assicurazione e poi si è tranquilli.
rossa Professionista
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Mer Mar 04, 2009 11:09 pm
quoto Marco....sono contenta di questa nuova ordinanza..si comincia a pensare da cinofili veri....sarà la ausl a decidere se i cani sono pericolosi o aggressivi potenzialmente!!!!!!
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dogoforever Socio Amministratore
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Gio Mar 05, 2009 10:30 am
a me ne complesso l'ordinanza piace ,l'assicurazione mi sebra un obbligo civile verso tutti e il patentino mi sembra una spesa necessaria
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Gio Mar 05, 2009 10:45 am
si infatti.. io spendo 65 euro l'anno che non sono nulla ma almeno sono più tranquilla.. anche perchè il mio cane mi fa morire d'infarto circa 2/3 volte al giorno..direi che l'assicurazione è "obbligatoria" anche se di legge non lo è.. alla fine può sempre succedere di tutto..
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marco Affezionato
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Gio Mar 05, 2009 10:49 am
Si anche a me...finalmente hanno tolto la lista che non aveva senso.
teodogo Novizzio
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Gio Mar 05, 2009 5:52 pm
si alla fine l'assicurazione su un bel cagnone come questo è d'obbligo...ma la asl deciderà quali cani devono avere padrone istruito in che senso?sarà la asl del mio paese a decidere?
LaAle Vip Del Forum
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Gio Mar 05, 2009 6:10 pm
si ma voglio vedere con che giustificazione mi vengono a dire "Scusi, il suo cane è "impegnativo" venga a fare il corso e sborsi un bel pò di danè"
con quali criteri lo decidono? in base alle aggressioni? bene allora prepariamoci ad essere sbranati tanto lo decidono solo dopo l'aggressione di un cane.. ba secondo me non ha senso! anche tenere un bassotto è impegnativo..
patentino per tutti punto e basta.. al diavolo cane impegnativo, cane dominante, cane piccolo, cane perplesso, cane feroce.. ma vafff!!! o tutti o nessuno!
Penso - ma questa è una mia idea, e prendetela come tale - che la definizione 'cane impegnativo' sarà applicata a esemplari di grande taglia e potenza mascellare notevole (il dogo se le becca tutte e due, come il rottweiler ad esempio). Comunque, ho scritto una lettera al CDAI per vedere se loro hanno capito mglio di me. Ve la mando in copia:
Come sempre, il sig, Bertolini ha saputo egregiamente sintetizzare l'opinione di chi - un poco almeno - conosce il dogo argentino e le sue caratteristiche di razza. Sono pienamente d'accordo con lui sulla necessità di percorsi guidati di formazione per chi si avvicina alla razza, e sulla necessità che questi 'corsi' vengano specificamente disegnati sulle peculiarità del dogo che, se equilibrato e correttamento educato, mostra verso gli esseri umani comportamenti vigili ma non certo immediatamente aggressivi, mentre si trasforma - ahimè, verissimo - in una furia scatenata verso gatti e altri cani - soprattutto nel caso dei soggetti di sesso maschile - per affermare la sua innata dominanza. Tale e quale è il mio dogo, 'fotografato' nei suoi comportamenti tipici. Ho comunque una domanda per chi ha certamente compreso meglio di me l'ordinanza appena emessa. I percorsi formativi per il 'patentino' sono previsti per tutti i proprietari di 'razze impegnative' (tra cui sicuramente c'è il dogo argentino per mole e potenza mascellare), oppure
a) sono previsti soltanto per i nuovi proprietari
b) per cani segnalati come 'pericolosi' per precedenti episodi di aggressività?
Nel mio caso specifico, ho sempre seguito corsi finalizzati alla corretta gestione del mio dogo, con educatori, e vorrei sapere se questo verrà in qualche modo riconosciuto, anche tramite 'prove sul campo' in cui si dimostri di saper controllare il cane. L'argomento mi interessa da vicino perchè, secondo quanto mi pare di aver capito dall'ordinanza, il proprietario del cane ne è pienamente responsabile (civilmente e penalmente, come è giusto), ma nel mio caso specifico io sono di corporatura minuta e peso 45 kg, ossia meno del mio dogo maschio (peso intorno ai 50kg) e non vorrei che mi si ritenesse 'inadeguata' a gestire un cane come il mio, che all'anagrafe canina risulta intestato a me. Posso comunque 'dimostrare' di avere il controllo del cane, grazie ai corsi che ho seguito, ai libri che ho letto e all'ottimo rapporto di fiducia che sono riuscita a creare con il mio dogo.
A quanti vorranno rispondermi, un grazie anticipato.
Cordialmente, Antonella Mignani
io di assicurazione pago 50 euro l'anno...e da 10 anni!!!
L'ordinanza può anche andare solo che non hanno ancora capito che le ASL NON FUNZIONANOOOOOOOOOOOO!!!
Vedi la presenza di Canili LAGER e di ALLEVATORI INCAPACI!
Se poi il mio cane deve essere giudicato da un incompetente della ASL stiamo proprio freschi!
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